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Antonini canta vittoria, ma la Trapani Shark resta fuori dalla Serie A

Antonini canta vittoria, ma la Trapani Shark resta fuori dalla Serie A

L’11 settembre il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi cautelari della Trapani Shark e del presidente Valerio Antonini contro il rigetto del TAR Lazio, nella controversia sull’esclusione dalla Serie A e sulla revoca dell’affiliazione per la stagione 2025/26. Il passaggio cautelare non ha prodotto la riammissione del club: il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR fissi rapidamente l’udienza di merito. La mancata individuazione di vizi nei provvedimenti federali, riferita nella ricostruzione di FIP e LBA, riguarda questa fase cautelare, non un giudizio definitivo sulla controversia.

La misura di una vittoria, per la Trapani Shark, dovrebbe essere il ritorno in Serie A. Non una formula da celebrare, non la prospettiva di un’altra udienza. Il punto è questo: ottenere che una controversia arrivi rapidamente al merito non significa ottenere ragione. E se l’esclusione resta in piedi, il trionfo annunciato da Valerio Antonini appartiene alla comunicazione, non al risultato sportivo.

FIP e LBA, nella loro nota congiunta, hanno interpretato la decisione come il via libera alla partenza del campionato secondo programma. È la lettura delle due istituzioni cestistiche, non un verdetto sul merito. Antonini ha invece definito il passaggio «la prima, vera, grande vittoria», esprimendo fiducia nella possibilità che le sue ragioni vengano finalmente esaminate nel merito.

La distanza tra le parole e ciò che cambia davvero

Questo non rende irrilevante l’udienza di merito. Per chi contesta un provvedimento, arrivare alla discussione delle proprie ragioni ha un valore reale. Ma quel valore riguarda la possibilità di ottenere una decisione successiva: non anticipa quale sarà quella decisione. Antonini può ricavarne speranza. Non può trasformare quella speranza, sul piano dell’analisi, nella dimostrazione che l’esclusione fosse sbagliata.

La distinzione conta soprattutto perché la ricostruzione di FIP e LBA contiene un elemento che pesa contro la sua narrazione: in questo passaggio cautelare il Consiglio di Stato non ha individuato vizi nei provvedimenti federali. Ciò non equivale a confermarne definitivamente la legittimità nel merito. Il dato sportivo immediato, però, non cambia: la Shark non ha ottenuto il ritorno in Serie A.

Il procedimento accelera, ma la riammissione non arriva

Senza trasformare una vicenda sportiva in un trattato, basta distinguere i due piani. La fase cautelare riguarda la tutela richiesta prima della decisione sul merito; il giudizio di merito affronta la controversia nella sua sostanza. Sollecitare quest’ultimo non equivale ad accogliere in anticipo le tesi di chi ha presentato il ricorso. È un passaggio del procedimento, non una certificazione della fondatezza delle contestazioni.

Per FIP e LBA conta che il campionato possa partire

La lettura delle istituzioni cestistiche ha un riferimento più concreto: la possibilità di avviare il campionato secondo programma. Non chiude ogni discussione sulla controversia e non va scambiata per una sentenza definitiva sul merito. Individua però l’effetto operativo della decisione, quello che interessa immediatamente l’organizzazione della competizione.

Il beneficio indicato da FIP e LBA coincide con la possibilità di procedere con il campionato senza la riammissione della Shark. La celebrazione del presidente, invece, attribuisce al percorso verso il merito un significato che va circoscritto: l’accelerazione procedurale non stabilisce la fondatezza delle contestazioni di Antonini e non restituisce al club il diritto di partecipare alla Serie A. La prosecuzione della causa lascia aperta la controversia: non ne stabilisce l’esito.

Trapani resta esclusa, il prossimo passaggio è al TAR

Il prossimo passaggio indicato dalla pronuncia è la rapida fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR Lazio, chiamato ad affrontare la controversia nella sua sostanza.